AGGIORNAMENTO LEGGE FINANZIARIA 2010

CREDITO D’IMPOSTA PER MANCATA RIDUZIONE DELL’ACCONTO IRPE

Ai contribuenti che hanno provveduto al pagamento dell’acconto Irpef di novembre senza avvalersi del differimento del versamento dell’importo corrispondente al 20% dell’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta 2009, compete un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione nel modello F24. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto, tenendo conto del differimento previsto dal D.L. 168/2009. I sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento restituiscono le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e gli effetti giuridici del D.L. 168/2009, che ha rinviato il pagamento del 20% dell’acconto Irpef.

36% PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Sono prorogate per gli anni 2010, 2011 e 2012, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute entro il 31.12.2012; b) agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 31, c. 1, lett. c) e d) L. 457/1978), riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31.12.2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30.06.2013.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Sono riaperti i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2010 (non in regime d’impresa); la rateizzazione del pagamento dell’imposta sostitutiva, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dalla data del 31.10.2010; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31.10.2010. L’imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni, le aree edificabili e le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate. IVA 10% IN EDILIZIA Entra a regime l’agevolazione che consente l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

DURC COMMERCIO AMBULANTE

Le Regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio ambulante sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Durc. In tal caso, è possibile anche stabilire le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’Inps la rateizzazione del debito contributivo. Il Durc, a tali fini, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali. L’autorizzazione è sospesa per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc, se richiesto dalla Regione.

UTILIZZO DEL TFR VERSATO DALLE IMPRESE NEL FONDO INPS

Dall’anno 2010 è disposta la continuità del versamento da parte dell’Inps, nell’apposito capitolo 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato, delle risorse del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del Tfr. Le risorse derivano dal versamento dei datori di lavoro, con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di Tfr maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

INDENNITÀ AI COLLABORATORI A PROGETTO

In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse stanziate e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30% (in precedenza 20%) del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’Inps, con esclusione dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a 1; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno 3 mensilità presso la predetta Gestione separata. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31.12.2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.